Juve Stabia, le decisioni del Giudice Sportivo: tre turni a Romeo, due a Petrazzuolo, uno a Marranzino

Di Fabrizio Battipaglia  

A partire dalla sfida casalinga col Catania e per altre due giornate di seguito, la Juve Stabia dovrà fare a meno di Romeo, squalificato per 3 turni. Dura la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara dei gialloblè contro il Brindisi. Inoltre sono stati comminati due turni di squalifica al  preparatore dei portieri Petrazzuolo e uno a Marranzino:

– SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDAPETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:
A) al 15° minuto del secondo tempo, si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando e pronunciando una frase irriguardosa al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale;
B) alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e avvicinandosi al IV Ufficiale continuava a pronunciare frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

– SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

– SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA A MARRANZINO PASQUALE (JUVE STABIA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando frasi irriguardose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

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